L’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 impone al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente con effetto dalla data di consegna dell’immobile di nuova costruzione, a copertura dei danni derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successiva-mente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.